RIMBORSI IVA AI TURISTI DOMICILIATI O RESIDENTI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

(a cura di Giovanni Grassi)

Disposizioni

Come noto, l'art. 38 quater (Sgravio dell'imposta per viaggiatori stranieri) del Decreto Legge 30.8.1993, n. 331, consentiva ai turisti stranieri di ottenere il rimborso dell'IVA sui beni acquistati in Italia per importi superiori a Lit. 300.000.

Il Ministero delle Finanze ha recentemente fatto presente che, con decorrenza 14 marzo 1997, tale articolo e' stato sostituito dall'art. 38 quater (Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea).

Tuttavia, il comma 1. del predetto articolo recita testualmente: "Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti (ndr: non dice: domiciliati e residenti) fuori della Comunita' europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunita' medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'art. 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comuita' entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunita' entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata resituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine".

Commento: In precedenza, il rimborso IVA riguardava esclusivamente i turisti di Paesi extra Comunita', escludendo da tale beneficio tutti coloro che erano residenti o domiciliati in Paesi extra Comunit'. Le procedure di rimborso apparivano alquanto complicate. Infatti, al momento dell'acquisto il venditore rilasciava fattura con l'indicazione del valore della merce e dell'importo dell'IVA. Inoltre, apponeva sulla fattura il nome, cognome, indirizzo e numero del passaporto dell'acquirente. Questi, al momento di lasciare l'ultimo paese comunitario (ad esempio, i beni potevano essere stati acquistati in Italia, ma il rientro al Paese di origine avveniva da Madrid), mostravano all'Ufficio Doganale la fattura ed i beni acquistati, richiedendo l'apposizione del timbro "Visto uscire". Adempiuto con tali requisiti, l'acquirente, una volta in patria, provvedeva all'invio della fattura al negozio che l'aveva emessa, richiedendo il rimborso dell'IVA. Tale iter comportava: a) possibilita' di non poter acquisire il 'visto uscire' (difficolta' nel farsi intendere, coincidenze ristrette, arrivo in ritardo, uffici doganali chiusi soprattutto nelle frontiere terrestri, ecc.); b) lungaggini nell'iter di trasmissione della fattura, sua presentazione alle competenti autorita' e rimborsi effettuati in lire); c) reclami di vario genere da parte dei turisti stranieri. Con la nuova disposizione, in vigore dal 14 marzo 1997, innanzitutto viene sostituita la denominazione "viaggiatori stranieri" con "soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea" e introducendo anche, al posto della doppia condizione (domiciliato e residente), l'alternativa "domiciliato o residente fuori dell'Unione Europea"; in secondo luogo tutti i soggetti che dimostrano di essere domiciliati o residenti fuori dell'UE possono usufruire del beneficio dell'esonero dall'IVA. Inoltre, le procedure vengono snellite: il cedente (venditore) compila la fattura attenendosi alle stesse disposizioni di cui sopra, ma esonera il cessionario (acquirente) dal pagamento dell'imposta. Rimangono valide le altre disposizioni relative all'iter doganale e alla restituzione della fattura al cedente.

Il comma 2. dello stesso articolo recita: "Per le cessioni di cui al comma 1. per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25"

Commento: Coloro (soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea) che non ususfruiscono del beneficio dell'esonero dall'IVA al momento dell'acquisto, dovranno acquisire il "visto uscire" all'ultima frontiera comunitaria e, rientrati in patria, dovranno inviare la fattura al cedente entro il quarto mese dalla data di acquisto dei beni. Il venditore liquidera' l'importo dell'imposta direttamente al compratore. Tali operazioni comporteranno, ovviamente, alcune difficolta' quali, ad esempio, notevoli ritardi nel ricevere il rimborso, ricarico di spese bancarie (che a volte risultano pari o superiori all'importo liquidato) per il cambio della valuta estera nel paese degli acquirenti, ecc.